Risarcimento del danno – Ritardo volo: il passeggero ha diritto alla compensazione, anche se attende in albergo.

Il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero del volo ritardato scaturisce, non già dal disagio per l’attesa snervante in aeroporto, bensì dal verificarsi ipso facto per ritardo superiore alle tre ore, essendo sufficiente tale perdita di tempo e non occorrendo che i passeggeri dimostrino di aver subito un danno individuale.

Sulla questione in oggetto è, infatti, costante l’orientamento giurisprudenziale per cui, non occorre subire un danno per godere della compensazione in parola, essendo sufficiente l’oggettiva sussistenza del ritardo di oltre tre ore.

Esigere che il passeggero si presenti all’accettazione in aeroporto come se la comunicazione della compagnia aerea non vi fosse stata per poi attendere ivi ore in attesa dell’imbarco si appalesa invero intrinsecamente contraddittorio e illogico nonché contrastante con la ratio dell’articolo 3, paragrafo 2 lettera a), Regolamento CE n. 261/2004 quale indicata dalla Corte di Giustizia dell’U.E., e cioè la tutela del passeggero.

La detta norma prevede infatti che la compensazione ha luogo qualora i passeggeri “dispongano di una prenotazione sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione …, si presentino all’accettazione … secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata …”.

La giurisprudenza, pertanto, sul punto, ha escluso che il presupposto della compensazione in argomento sia la sussistenza di un “disagio per l’attesa snervante in aeroporto” e che l’informazione del vettore legittimi il passeggero a presentarsi all’accettazione in aeroporto all’orario con la medesima indicato e non già a quello originariamente fissato e poi annullato in ragione di condotte ed eventi ad esso a vario titolo riconducibili.

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